Art. 11
Uffici di livello dirigenziale non generale
In vigore dal 17 mag 2025
1. All'individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale e alla definizione dei relativi compiti si provvede, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sentiti il Segretario generale e i direttori generali interessati e sentite le organizzazioni sindacali, con decreto ministeriale di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e dell', comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-04-04;62#art-11