Art. 9
Incremento Indennità operativa equipaggi fissi volo e sperimentatori di volo
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di impiego operativo di cui all', commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78, è elevata al 155 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-9