Art. 11

Indennità notturna per attività addestrativa/operativa

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale della Marina militare, compreso quello delle Capitanerie di porto, imbarcato su Unità appartenenti al naviglio militare ed impiegato in attività addestrativa o operativa ai sensi dell', comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, è corrisposta una indennità di turno notturno pari a 12 euro per l'attività lavorativa svolta nell'arco notturno dalle ore 22.00 alle 06.00 del mattino successivo, come risultante dai piani di operazione o dagli ordini di servizio. L'indennità è maturata in ragione di almeno 4 ore di servizio svolte anche in modalità non continuativa nell'arco notturno dalle 22.00 alle 06.00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico. L'indennità è corrisposta per un massimo di dieci turni notturni nel mese ed è cumulabile con il compenso forfettario di impiego.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-11

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