Art. 16

Indennità artificieri di Reparto

In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, al personale che ha superato con esito favorevole specifici corsi di specializzazione per artificieri presso i centri di eccellenza dell'Esercito Italiano ovvero presso gli Istituti di formazione della Marina Militare e dell'Aeronautica Militare e impiegato in posizione organica di «artificiere» è corrisposta un'indennità mensile di euro 50,00 per l'effettivo svolgimento delle seguenti attività con l'impiego di ordigni esplosivi: disinnesco degli ordigni esplosivi convenzionali impiegati nel corso di esercitazioni a fuoco condotte all'interno degli appositi poligoni/aree addestrative; brillamento degli ordigni esplosivi residui (attraverso l'impiego di esplosivo). 2. L'indennità non è cumulabile con quella prevista ex del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-16

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