Art. 18
Indennità soccorritore marittimo
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità supplementare mensile di cui all', comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è elevata al 50 per cento dell'indennità di impiego operativo di base.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-18