Art. 23
Indennità personale in servizio presso Stabilimenti militari di pena
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennità di cui all' , comma 12, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52 è rideterminata come da tabella di seguito:
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-23