Art. 28
Ridenominazione Enti/Reparti
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025 e senza ulteriori oneri, sono modificate le seguenti denominazioni di Ente/Reparto:
all', comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, il «41° Reggimento Cordenons» è sostituito dal «41° Reggimento IMINT Cordenons»;
all', comma 9, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, «COMFORPAT» è sostituito da «COMDINAV QUATTRO- COMFORPAT»;
all', comma 19, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, dopo le parole: «e il 9° Stormo di Grazzanise», sono inserite le seguenti: «Nonché presso il Reparto Fucilieri dell'Aria di Pisa».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-28