Art. 5
Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali
In vigore dal 3 mag 2025
1. Per l'anno 2024, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 8.627.289.
2. Per l'anno 2025, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 242.826.
3. A decorrere dal 2026, le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono ulteriormente incrementate di euro 2.359.443.
4. Al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, e successive modificazioni, sono assegnati, ove non destinati ad altre finalità, gli eventuali stanziamenti previsti dalla legge di bilancio per il 2025 per l'incremento delle risorse destinate al finanziamento dei trattamenti economici accessori di natura non fissa e continuativa del personale non dirigente delle Forze armate.
5. Gli importi di cui ai commi precedenti non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
6. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
7. Le risorse destinate al fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a:
a) fronteggiare particolari situazioni di servizio;
b) incentivare l'impiego del personale nelle attività operative e di funzionamento individuate dai rispettivi vertici;
c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi;
d) compensare l'impiego in compiti o incarichi che comportino l'assunzione di specifiche responsabilità o disagio;
e) compensare la presenza qualificata.
8. All' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni:
a. il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa formulata all'esito della procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
Il decreto è unico per tutte le Forze armate e non si dà luogo a ripartizione preventiva delle risorse tra Forze armate.
La procedura di cui ai commi 6-bis, 6-ter e 6-quater è unica per tutte le Forze armate e valorizza gli aspetti più caratteristici delle singole Forze armate.»
b. dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:
«6-bis. Ai fini dell'emanazione del decreto di cui al comma 6, l'Amministrazione invia alle APCSM firmatarie dell'ultimo accordo di cui all', comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, lo schema di provvedimento, in merito al quale le APCSM formalizzano, entro 20 giorni dalla ricezione, pareri e proposte in ordine ai criteri ivi indicati per la destinazione, l'utilizzazione e le modalità di attribuzione delle risorse.
6-ter. L'Amministrazione adotta il provvedimento di cui al comma 6-bis ove la maggioranza delle APCSM esprime parere favorevole, anche mediante silenzio assenso, sullo schema di provvedimento inviato dall'Amministrazione.
6-quater. Fuori dal caso di cui al comma 6-ter, nei 30 giorni successivi all'acquisizione dei pareri e delle proposte di cui al comma 6-bis, l'Amministrazione e le APCSM svolgono apposite riunioni all'esito delle quali l'Amministrazione trasmette un nuovo schema di provvedimento alle APCSM, che entro 10 giorni dalla ricezione esprimono il proprio parere. Decorso tale termine, se ricorrono le condizioni di cui al comma 6-ter, il provvedimento è adottato. In assenza di parere favorevole della maggioranza delle APCSM, il provvedimento è adottato utilizzando di massima i criteri previsti nel decreto ministeriale riferito all'anno precedente.
6-quinquies. Durante il periodo in cui si svolgono le procedure di cui ai commi 6-bis e 6-quater, l'Amministrazione non adotta provvedimenti al riguardo.
6-sexies. In deroga al comma 6-quater, solo per l'emanazione del decreto riferito all'anno 2024, lo schema di provvedimento proposto dall'Amministrazione è trasmesso al Ministro della Difesa dal Capo di Stato Maggiore della Difesa, acquisito il parere favorevole della maggioranza delle APCSM.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-5