Art. 30

Tutela della genitorialità

In vigore dal 3 mag 2025
1. L', comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56, è così sostituito: «d) esonero, a domanda, dal servizio notturno per le situazioni monoparentali, ivi compreso il genitore unico affidatario ovvero, in caso di affidamento condiviso, il genitore collocatario nei termini del relativo provvedimento, sino al compimento del quattordicesimo anno di età del figlio convivente;» dopo la lettera f), è inserita la seguente: «f-bis) esonero, a domanda, per la madre o, alternativamente, per il padre, in attesa del perfezionamento della concessione delle agevolazioni previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, dal servizio notturno per l'assistenza dei figli affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dall'ufficio medico legale dell'azienda sanitaria competente per territorio o di struttura convenzionata.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-30

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