Art. 12
Indennità notturna servizi armati e non
In vigore dal 3 mag 2025
1. A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, al personale militare che svolge, ai sensi dell', comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, servizi armati e non, per almeno 4 ore anche non continuative, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 22.00 e le ore 6.00 è riconosciuta una indennità di turno notturno pari a euro 18,00. Non sono utili alla maturazione del compenso le ore eventualmente trascorse in recupero psicofisico pur presso installazioni militari o mezzi militari, come risultante dagli ordini di servizio.
L'indennità è cumulabile con il compenso forfetario di guardia ma non è cumulabile con il compenso per lavoro straordinario che remuneri il turno notturno ovvero con l'indennità di cui al precedente .
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2025-03-24;52#art-12