Capo IV

Art. 15

Soggiorno dei minori accolti

In vigore dal 15 mar 2024
1. La durata totale del soggiorno prevista nei programmi relativi a ciascun minore non può superare i centoventi giorni per anno solare, fruiti nel rispetto della normativa sui visti di ingresso. 2. Il Ministero può proporre alle autorità competenti l'eventuale estensione della durata del soggiorno in relazione a casi di forza maggiore. L'eventuale estensione della durata della permanenza è comunicata alla questura competente ai fini dell'eventuale rinnovo o della proroga del permesso di soggiorno per gli accompagnatori e per i minori.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-15

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