Capo IV
Art. 14
Ingresso dei minori accolti
In vigore dal 15 mar 2024
1. I soggetti pubblici e privati, che intendono formulare le richieste di cui all', comma 1, lettera a), presentano domanda al Ministero. La domanda, formulata sulla base di una modulistica predisposta dal Ministero, corredata dei dati relativi all'attività già svolta dal proponente e alla sua natura giuridica, deve comunque indicare il numero dei minori da ospitare, il numero degli accompagnatori con relativa qualifica, il Paese di provenienza e gli altri requisiti e i documenti richiesti.
2. Il Ministero valuta la domanda al fine di stabilire la validità e l'opportunità dell'iniziativa nell'interesse dei minori. La relativa decisione è tempestivamente comunicata al proponente e alle autorità competenti, alle quali sono trasmessi gli elenchi nominativi dei minori e degli accompagnatori per i successivi riscontri in occasione dell'ingresso sul territorio nazionale e dell'uscita da esso e per i successivi controlli nel corso del soggiorno.
3. La concessione del nulla osta è subordinata alle informazioni sulla affidabilità del proponente. Il Ministero può richiedere informazioni al sindaco del luogo in cui il proponente opera, ovvero alla prefettura, in ordine alle iniziative analoghe a quelle di cui all', comma 1, lettera a), localmente già realizzate dal proponente. Le informazioni concernenti il referente estero dell'iniziativa sono richieste tramite la rappresentanza diplomatica competente.
4. Il Ministero può valutare anche le informazioni assunte in occasione di iniziative precedenti, riguardo al proponente o alle famiglie o alle strutture ospitanti, ai fini della valutazione, positiva o negativa, sulla loro affidabilità.
5. Il Ministero rilascia il nulla osta per la realizzazione del programma solidaristico di accoglienza temporanea dei minori, previa acquisizione del nulla osta della questura per i componenti del nucleo familiare che ospita i minori e previa verifica della completezza delle dichiarazioni e della documentazione presentate da enti, associazioni e famiglie.
6. I proponenti devono comunicare per iscritto al Ministero, entro cinque giorni, l'avvenuto ingresso dei minori nel territorio dello Stato, specificando il loro numero e quello degli accompagnatori effettivamente entrati, il posto di frontiera e la data. Analoga comunicazione deve essere effettuata entro cinque giorni dall'uscita dei minori e degli accompagnatori dal territorio dello Stato. Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate previa apposizione del timbro di controllo sulla documentazione di viaggio da parte dell'organo di polizia di frontiera.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-14