Capo III
Art. 11
Soggetti legittimati all'accesso
In vigore dal 15 mar 2024
1. I soggetti che possono accedere ai dati conservati nel SIM sono:
a) l'autorità giudiziaria;
b) l'autorità di pubblica sicurezza;
c) le regioni e le province autonome;
d) gli enti locali;
e) le prefetture - uffici Territoriali del Governo;
f) il Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri;
g) il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
2. Il Ministero, nei limiti di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, può comunicare i dati contenuti nel SIM alle altre amministrazioni pubbliche e agli organismi internazionali che svolgono attività relative ai minori stranieri non accompagnati, quando ciò si renda necessario per il migliore perseguimento dell'interesse del minore.
Le condizioni e le modalità di condivisione delle informazioni sono regolate, nel rispetto di quanto previsto dal codice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, attraverso la stipula di appositi protocolli di intesa che escludano comunque la possibilità di duplicazione massiva dei dati o la costituzione di banche dati derivate dal SIM.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-11