Capo IV
Art. 13
Compiti in materia di minori accolti
In vigore dal 15 mar 2024
1. Nell'ambito dei compiti di cui all', comma 1, il Ministero, ai sensi dell'articolo 33, comma 2, lettera a), del Testo unico:
a) concede il nulla osta, previa adeguata valutazione, secondo quanto previsto dall', alle richieste provenienti da enti, associazioni o famiglie, per l'ingresso di minori accolti nell'ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea;
b) provvede alla istituzione e alla tenuta dell'elenco dei minori accolti nell'ambito dei programmi solidaristici di accoglienza temporanea.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2023-12-27;231#art-13