Titolo I

Art. 7

Indennità di impiego operativo

In vigore dal 4 set 2025
1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco appartenente ai ruoli operativi e ai ruoli speciali antincendio (AIB) a esaurimento, impiegato nel dispositivo di soccorso ai sensi dell'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 64, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, è riconosciuta l'indennità di impiego operativo. 2. L'indennità di impiego operativo compete al personale di cui al comma 1, inserito nei turni continuativi 12/24-12/48, nei turni 12/36, nei turni 12/12-12/60 o in altre tipologie di turnazione individuate o da individuarsi con accordi integrativi nazionali, nei limiti dei turni di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, come modificato dall' del presente decreto. 3. L'indennità di impiego operativo sostituisce i seguenti istituti retributivi accessori che vengono contestualmente disapplicati per il personale di cui al comma 1: a) indennità di turno di cui all' del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle aziende e amministrazioni autonome dello Stato del 26 maggio 2004 e per le turnazioni di cui all' del relativo accordo stralcio sottoscritto in data 28 luglio 2004; b) indennità operativa per il soccorso esterno di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. 4. Le misure dell'indennità di cui al comma 1 e delle relative maggiorazioni orarie sono stabilite rispettivamente in euro 11,50 per ciascun turno di dodici ore e: a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025; b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi. 5. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dall'anno 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 1, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza, del connesso grado di responsabilità e dell'esperienza professionale maturata, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 6.448.677 annui: euro 2,00 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale e di vigile del fuoco coordinatore; euro 2,30 a turno in favore del personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale e di capo squadra; euro 2,60 a turno in favore del personale con qualifica di capo squadra esperto, di capo reparto, di capo reparto esperto con scatto convenzionale e di ispettore antincendi di cui all', comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; euro 2,70 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi esperto e di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale; euro 2,80 a turno in favore del personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore e di ispettore antincendi coordinatore con scatto convenzionale. 6. Per le finalità di cui all', comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all', comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, possono essere destinate, in particolare, ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 4, a decorrere dall'anno 2022. 7. L'indennità di cui al comma 1 non è cumulabile con l'indennità di cui agli e con gli emolumenti spettanti al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni specialistiche di cui all' del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. 8. L'indennità di cui al comma 1 non compete al personale dichiarato parzialmente inidoneo al servizio di istituto che permane nel settore operativo. 9. In occasione della partecipazione a eventi calamitosi del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per i quali il Consiglio dei ministri ha deliberato lo stato di emergenza, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti che prevedono maggiorazioni al trattamento economico accessorio spettante al medesimo personale. 10. Resta ferma la destinazione al fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007 delle risorse di cui all', commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 2010, n. 251. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269. 11. Gli oneri di cui al comma 4 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-7

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