Titolo I
Art. 10
Pronta disponibilità
In vigore dal 4 set 2025
1. Al fine di integrare il dispositivo di soccorso in caso di calamità e assicurare il pronto impiego in caso di necessità, è istituito il servizio di pronta disponibilità del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco assegnato alle strutture centrali e territoriali con particolare riferimento al personale che espleta attività specialistiche e specializzate.
2. Il personale, individuato prioritariamente su base volontaria e con criteri di equità e di rotazione, incaricato dal dirigente per il servizio di pronta disponibilità, è tenuto a garantire la costante contattabilità, l'arrivo alla sede di servizio con la massima tempestività e comunque entro un'ora dalla convocazione. Il personale è considerato in orario straordinario dall'ingresso in sede fino alla conclusione delle attività che hanno determinato il richiamo.
3. Ferma restando l'osservanza di un periodo di recupero psico-fisico tra turni di servizio e di pronta disponibilità di almeno 12 ore, con appositi accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono definite:
a) le modalità di contatto e di svolgimento dei servizi di pronta disponibilità diurna e notturna del personale che espleta attività specialistiche e specializzate, del personale che espleta funzioni operative del ruolo dei vigili del fuoco e del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, e del personale dei ruoli tecnico-professionali nonché gli eventuali limiti massimi di turni mensili individuali;
b) le misure del compenso per l'effettuazione del servizio di pronta disponibilità, nel limite di cui all', comma 1, lettera b), del presente decreto e dell'eventuale relativa maggiorazione, a decorrere dall'anno 2026, per i casi di impiego effettivo nei servizi istituzionali inferiori a due ore;
c) l'implementazione delle misure di cui alla lettera b), nel limite delle risorse stanziate, a decorrere dall'anno 2022, nel fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007, per effetto dell'autorizzazione di spesa di cui all', comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
4. Al personale del ruolo degli ispettori antincendi, continuano ad applicarsi le disposizioni attuative dell'articolo 65, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335, ferma restando l'eventuale revisione dei vigenti accordi integrativi nazionali anche in relazione alle disposizioni di cui al presente articolo.
5. La corresponsione dei compensi di cui al presente articolo decorre dal perfezionamento degli accordi di cui al comma 3.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-10