Titolo I
Art. 9
Indennità di funzione tecnica e professionale
In vigore dal 4 set 2025
1. Al fine di strutturare con criteri maggiormente funzionali all'attività di servizio l'attribuzione degli emolumenti accessori, erogati ai sensi delle vigenti disposizioni di comparto, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dei ruoli tecnico-professionali e dei ruoli di rappresentanza, è riconosciuta l'indennità di funzione tecnica e professionale.
2. L'indennità di funzione tecnica e professionale è attribuita al personale di cui al comma 1 che effettua orario giornaliero o turnazioni in considerazione delle funzioni proprie della qualifica di appartenenza, anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
3. L'indennità di funzione tecnica e professionale sostituisce il compenso di produttività giornaliera di cui all' dell'accordo stralcio del 8 maggio 2008 per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
4. La misura dell'indennità di cui al comma 1 è stabilita con le seguenti modalità:
a) personale che effettua orario giornaliero:
euro 1,00 a giornata, in caso di settimana lavorativa di sei giorni;
euro 1,20 a giornata, in caso di settimana lavorativa di cinque giorni;
b) personale che effettua turnazioni di dodici ore: euro 2,00 a turno.
5. Le misure delle maggiorazioni orarie della indennità di cui al comma 1 sono stabilite:
a) in euro 1,21 per ciascuna ora diurna nei giorni festivi e in euro 1,31 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 dei turni svolti nell'anno 2024 e in euro 1,41 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025;
b) in euro 3,42 per ciascuna ora nei giorni di Capodanno, Pasqua, Festa del Lavoro, Ferragosto, Natale e Santa Barbara a decorrere dall'anno 2024 e in euro 2,42 per ciascuna ora tra le 22 e le 6 nei giorni festivi.
6. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, per le attività svolte dal personale di cui al comma 1, è riconosciuta, in ragione della qualifica di appartenenza e del connesso grado di responsabilità, una maggiorazione dell'indennità di cui al presente articolo nelle misure di seguito indicate e nel limite complessivo di euro 365.732 annui:
euro 0,52 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,62 al giorno, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,04 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di operatore esperto, di operatore esperto con scatto convenzionale, di orchestrale esperto, di orchestrale esperto con scatto convenzionale e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con primo e secondo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,60 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,72 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,20 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente, di orchestrale superiore e di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con terzo scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,68 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,81 al giorno, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,35 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di assistente con scatto convenzionale, di orchestrale superiore con scatto convenzionale, di maestro direttore con primo e secondo scatto convenzionale, di atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse con quarto scatto convenzionale e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali di cui al comma 1, lettera b), degli articoli 78, 90, 102 e 114 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,70 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,84 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,40 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con terzo scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali esperto con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore;
euro 0,73 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di sei giorni;
euro 0,88 al giorno, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua la settimana lavorativa di cinque giorni;
euro 1,45 a turno di servizio, in favore del personale con qualifica di maestro direttore con quarto scatto convenzionale, di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore e di ispettore dei ruoli tecnico-professionali coordinatore con scatto convenzionale che effettua turnazioni di dodici ore.
7. Per le finalità di cui all', comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le risorse di cui all', comma 4, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, possono essere destinate nell'ambito degli accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad incrementare le misure di cui alle lettere a) e b) del comma 5, a decorrere dall'anno 2022.
8. L'indennità di funzione tecnica e professionale non è cumulabile con le indennità di cui agli .
9. Limitatamente al personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, sono disapplicati l' del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 146, e l'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269.
10. Gli oneri di cui ai commi 4 e 5 rimangono a valere sul fondo di amministrazione di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica del 29 novembre 2007.
11. Con accordi integrativi nazionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono altresì definiti, nell'ambito delle attività svolte dal personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza del medesimo Corpo nazionale e per un importo pari a euro 300.000 annui, specifici interventi volti a incentivare la produttività del personale medesimo.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 23 giugno 2025, n. 125 ha disposto (con l'art. 11, comma 2) che "Al fine di incentivare la produttivita' del personale appartenente ai ruoli tecnico-professionali e di rappresentanza, l'importo di cui all'articolo 9, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 17 giugno 2022, n. 121 e' incrementato di euro 64.000,00 a decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 2025".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-9