Titolo II

Art. 17

Orario di lavoro

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «1-bis. Il personale di cui al titolo I, capo I e capo II, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, addetto all'attività di soccorso, svolge turni continuativi di servizio aventi, in linea generale, la seguente articolazione: dodici ore di lavoro diurno, di seguito indicato "turno diurno", ventiquattro ore di riposo, dodici ore di lavoro comprensive delle ore notturne, di seguito indicato "turno notturno", quarantotto ore di riposo, nel presente decreto definita turnazione 12/24 - 12/48, di norma articolato in orario 8:00-20:00 e 20:00-8:00. Sono ammesse diverse articolazioni dei turni continuativi di servizio assicurando almeno 11 ore di riposo tra due turni di lavoro. 1-ter. Il personale impiegato nei turni di servizio di cui al comma 1-bis effettua 1.602 ore di lavoro all'anno corrispondenti a 133,5 turni di servizio di dodici ore ciascuno, al netto del congedo ordinario. Sono fatte salve le assenze normativamente o contrattualmente previste. 1-quater. Le ulteriori ore prestate in eccedenza, per effetto della articolazione dei turni di servizio di cui al comma 1-bis, sono compensate con turni di riposo programmati nel calendario annuale.»; b) al comma 3 il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le rispettive articolazioni sono determinate dai dirigenti responsabili degli uffici garantendo la concertazione di cui all'.»; in fine sono inserite le seguenti parole: «complessivo di cui al presente comma.»; c) al comma 4, in fine, sono inserite le seguenti parole: «garantendo la concertazione di cui all'». d) al comma 6 le parole da «la seguente flessibilità» fino a «ritardo» sono sostituite dalle seguenti: «garantendo la concertazione di cui all', la seguente flessibilità in entrata ed in uscita che, di norma, potrà essere pari a: a) fino a un'ora di anticipo; b) fino a un'ora di ritardo.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-17

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