Titolo II

Art. 16

Orario di servizio

In vigore dal 1 set 2022
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 è sostituito dal seguente: « (Orario di servizio). - 1. L'orario di servizio delle strutture operative centrali e territoriali in cui si articola il Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato, di norma, in ventiquattro ore continuative. 2. L'orario di servizio degli uffici non operativi centrali e territoriali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è fissato di norma dalle ore 8.00 alle ore 18.00 dal lunedì al venerdì ed è articolato al fine di accrescere l'efficienza dell'Amministrazione tenendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, secondo modalità maggiormente rispondenti alle esigenze della utenza in generale.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-16

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