Titolo II
Art. 18
Particolari articolazioni dell'orario di lavoro
In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all', altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate:
a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi;
b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori;
c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente;
d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorità aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operatività dello scalo;
f) alle esigenze di assicurare la continuità dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonché delle attività tecnico-professionali correlate al soccorso.».
b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi:
«2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate:
a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attività sportiva agonistica nonché di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale;
b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attività concertistica, alle relative prove, nonché allo studio e alla preparazione individuale.
3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-18