Titolo II

Art. 18

Particolari articolazioni dell'orario di lavoro

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco svolge, in alternativa alle tipologie di orario di lavoro di cui all', altre particolari articolazioni dell'orario di lavoro, correlate: a) all'esigenza di assicurare il soccorso tecnico urgente in caso di eventi calamitosi; b) all'ubicazione delle sedi di servizio, con particolare riferimento ai distaccamenti delle isole minori; c) a peculiari caratteristiche dei servizi di istituto e di soccorso tecnico urgente; d) alle esigenze dei reparti volo in relazione ai limiti di impiego degli equipaggi di volo fissati dall'Autorità aeronautica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; e) alle specifiche esigenze dei distaccamenti aeroportuali in relazione all'orario di operatività dello scalo; f) alle esigenze di assicurare la continuità dei servizi informatici e di telecomunicazioni nonché delle attività tecnico-professionali correlate al soccorso.». b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: «2. Il personale dei ruoli di rappresentanza svolge particolari articolazioni dell'orario di lavoro, organizzato anche sulla base di una programmazione plurisettimanale, correlate: a) alle esigenze del Gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse in relazione all'attività sportiva agonistica nonché di allenamento e di preparazione atletica individuale e collegiale; b) alle esigenze della Banda musicale in relazione all'attività concertistica, alle relative prove, nonché allo studio e alla preparazione individuale. 3. I criteri generali relativi all'articolazione dell'orario di lavoro di cui al comma 1, lettere a), c), d), e) ed f) e al comma 2, sono oggetto della procedura di concertazione di cui all'.».
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;121#art-18

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