Titolo II
Art. 22
Permessi retribuiti
In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 1, le parole da «decesso» a «n. 53.» sono sostituite dalle seguenti:
«decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell', comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto può essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»;
b) al comma 3 la parola «trenta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-22