Titolo II

Art. 22

Permessi retribuiti

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 1, le parole da «decesso» a «n. 53.» sono sostituite dalle seguenti: «decesso o documentata grave infermità del coniuge, di un parente entro il secondo grado o di un affine di primo grado, in ragione di tre giorni all'anno per evento, ai sensi dell', comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53. Il permesso per lutto può essere fruito entro sette giorni lavorativi dal decesso.»; b) al comma 3 la parola «trenta» è sostituita dalla parola «quarantacinque».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-22

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo