Titolo II

Art. 20

Congedo ordinario

In vigore dal 1 set 2022
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008 sono apportate le seguenti modifiche: a) al comma 8 il numero «12» è sostituito dal numero «13»; b) Il comma 13 è sostituito dal seguente: «13. Il congedo ordinario maturato e non goduto per esigenze di servizio è monetizzabile solo all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, nei limiti delle vigenti norme di legge e delle relative disposizioni applicative.»; c) in fine è aggiunto il seguente comma: «16. La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato.».
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-20

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo