Titolo II

Art. 19

Tutela legale

In vigore dal 1 set 2022
1. Al personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco indagato o imputato ovvero convenuto in giudizi per responsabilità civile e amministrativa per fatti inerenti al servizio, che intenda avvalersi di un libero professionista di fiducia, può essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilità di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non può superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilità del dipendente a titolo di dolo. 2. Resta ferma la disciplina dei rimborsi di cui all' del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-19

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