Capo II

Art. 17

Fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti di livello generale

In vigore dal 1 set 2022
1. Il fondo per la retribuzione di rischio e di posizione e per la retribuzione di risultato dei dirigenti generali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 42, è aumentato dalle seguenti risorse annue, ulteriori rispetto a quelle utilizzate per gli incrementi di cui all' del presente decreto: a) per la quota variabile della retribuzione di rischio e di posizione: per l'anno 2021: euro 9.663,74; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 24.273,88; b) per la retribuzione di risultato: per l'anno 2019: euro 198,99; per l'anno 2020: euro 322,75; per l'anno 2021: euro 13.492,06; a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere per l'anno 2022: euro 20.837,53. 2. Gli importi afferenti agli anni 2019, 2020 e 2021 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo. 3. In relazione all'espletamento di incarichi aggiuntivi conferiti ai dirigenti in ragione del loro ufficio o comunque attribuiti dall'amministrazione o su designazione della stessa, i compensi affluiscono interamente al fondo di cui al comma 1, ai sensi dell', comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e sono destinati all'incremento della retribuzione di risultato. 4. In relazione all'espletamento di incarichi di reggenza conferiti con provvedimento formale dall'amministrazione, al dirigente di livello generale che sostituisce il titolare è attribuito, a integrazione della retribuzione individuale di risultato, in caso di pieno raggiungimento degli obiettivi, per il periodo di sostituzione, un importo di una misura ricompresa dal quindici per cento al venticinque per cento del valore economico della retribuzione di rischio e di posizione prevista per l'incarico del dirigente sostituito, da definirsi col medesimo accordo integrativo nazionale di cui all', comma 3, tenendo conto anche dell'ambito territoriale degli incarichi ricoperti. 5. Anche con riferimento al personale di cui all' del presente decreto, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo integrativo nazionale di cui al comma 3 del medesimo articolo, sono disapplicati gli articoli 60 e 61 del contratto collettivo nazionale di lavoro dell'area I - dirigenza del 21 aprile 2006 ed è soppresso l'accordo decentrato di livello nazionale del 18 luglio 2007 per la disciplina delle modalità di utilizzo dei compensi ai dirigenti dei Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per incarichi aggiuntivi, sostituzione del dirigente titolare e clausola di salvaguardia. 6. Restano ferme le altre disposizioni relative alla composizione del predetto fondo ed all'utilizzo dello stesso.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-06-17;120#art-17

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo