Capo II
Art. 9
Congedi dei genitori e disposizioni a tutela della maternità e della paternità
In vigore dal 7 gen 2023
1. Ai funzionari diplomatici si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, in materia di congedi dei genitori e a sostegno della maternità e paternità.
2. Ai funzionari diplomatici in astensione obbligatoria dal lavoro ai sensi degli , commi 1 e 2, e del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni, e anche nei casi di cui all' del citato decreto legislativo, spetta la retribuzione costituita dalla componente stipendiale di base e da quella correlata alla posizione funzionale, nonché la retribuzione di risultato nella misura in cui l'attività svolta risulti comunque valutabile a tale fine.
3. Nell'ambito del periodo di congedo parentale previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per le madri o in alternativa per i padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie e sono valutati ai fini dell'anzianità di servizio. Per tale assenza spetta la retribuzione di cui al comma 2.
4. Successivamente al periodo di astensione di cui al comma 2 e sino al compimento del terzo anno di vita del bambino, nei casi e con le modalità di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, alle madri ed ai padri sono riconosciuti trenta giorni, per ciascun anno di età del bambino computati complessivamente per entrambi i genitori, di assenza retribuita secondo quanto previsto al comma 2.
5. In caso di parto prematuro, spettano comunque i mesi di astensione obbligatoria per congedo di maternità e paternità non goduti prima della data presunta del parto, da certificare entro trenta giorni dall'evento.
6. In caso di parto plurimo i periodi di riposo di cui all'articolo 39 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono raddoppiati e le ore aggiuntive rispetto a quelle previste dal comma 1 dello stesso articolo 39 possono essere utilizzate anche dal padre.
7. I periodi di assenza di cui ai commi 3 e 4, nel caso di fruizione continuativa, comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadano all'interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal rientro effettivo in servizio del funzionario diplomatico.
8. Ai fini della fruizione, anche frazionata, dei periodi di congedo parentale ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il funzionario diplomatico presenta la relativa domanda con un preavviso di giorni cinque con comunicazione in forma scritta al responsabile della struttura presso cui presta servizio. In presenza di comprovate eccezionali situazioni personali, la domanda può essere presentata entro le ventiquattro ore antecedenti l'inizio del periodo di astensione dal lavoro.
9. Al funzionario diplomatico, dopo il rientro al lavoro a seguito della fruizione dei congedi parentali, si applica quanto previsto dall'articolo 56, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modificazioni.
9 bis. Sono inoltre direttamente applicabili, in favore del personale della carriera diplomatica, le disposizioni concernenti il congedo di paternità obbligatorio di cui al decreto legislativo 30 giugno 2022 n. 105, in quanto applicabili anche ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-9