Capo II

Art. 4

Congedo ordinario, giornate di riposo e festività

In vigore dal 26 lug 2018
1. Considerato che l'orario di servizio dell'Amministrazione centrale si articola su cinque giorni settimanali, il funzionario diplomatico ha diritto, nell'arco di un anno di servizio, ad un periodo di congedo ordinario pari a ventotto giorni lavorativi. Tale periodo è ridotto a ventisei giorni per i primi tre anni di servizio per i diplomatici assunti al primo impiego. Tale computo è comprensivo delle due giornate previste dall', primo comma, lettera a), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 2. Al funzionario diplomatico spettano inoltre quattro giornate di riposo da fruire nell'anno solare, ai sensi e alle condizioni previste dall', primo comma, lettera b), della legge 23 dicembre 1977, n. 937. 3. Nell'anno di assunzione del servizio nella carriera diplomatica la durata del congedo ordinario è determinata, in ragione di dodicesimi di anno, proporzionalmente al servizio da prestare entro il 31 dicembre. Nell'anno di cessazione dal servizio, la durata del congedo ordinario è determinata proporzionalmente al servizio prestato in ragione dei dodicesimi di anno maturati. La frazione di mese superiore a quindici giorni è considerata a tutti gli effetti come mese intero. 4. Il funzionario diplomatico che è stato assente ai sensi dell' del presente decreto conserva il diritto al congedo ordinario. 5. Il congedo ordinario costituisce un diritto irrinunciabile e, salvo limitate ipotesi previste dalle indicazioni applicative rese dai competenti soggetti istituzionali, non è monetizzabile. 6. È obbligo del funzionario diplomatico programmare il proprio congedo ordinario, in accordo con il responsabile della struttura in cui presta servizio, in modo da garantirne la necessaria operatività. Compatibilmente con le esigenze di servizio, l'Amministrazione assicura al funzionario diplomatico il frazionamento del congedo ordinario in più periodi nel corso dell'anno. In ogni caso, l'intero periodo maturato dovrà essere fruito prima del trasferimento ad una sede estera. 7. In caso di rientro anticipato dal congedo ordinario per necessità di servizio, il funzionario diplomatico ha diritto al rimborso delle spese documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento del congedo. Il funzionario diplomatico ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute per il periodo di congedo ordinario non goduto. 8. Il congedo ordinario è sospeso da malattie che si protraggano per più di tre giorni o diano luogo a ricovero ospedaliero. È cura del funzionario diplomatico informare tempestivamente l'Amministrazione, producendo la relativa documentazione sanitaria. 9. In presenza di motivate e gravi esigenze personali o di servizio che non abbiano reso possibile il godimento del congedo ordinario nel corso dell'anno, il congedo dovrà essere fruito entro il primo semestre dell'anno successivo. In caso di esigenze di servizio assolutamente indifferibili, tale termine può essere prorogato dall'Amministrazione fino alla fine dell'anno successivo. 10. I periodi di cui ai commi 1 e 2 non sono riducibili in caso di assenze per malattia o per infortunio, anche se tali assenze si siano protratte per l'intero anno civile. In tale caso, il godimento del congedo ordinario di cui al comma 1 avverrà anche oltre il termine di cui al comma 9. 11. Sono considerati festivi le domeniche e gli altri giorni riconosciuti come tali dalla legge a tutti gli effetti civili. 12. La ricorrenza del Santo Patrono di Roma è considerata giorno festivo se ricade in un giorno lavorativo. 13. I funzionari diplomatici appartenenti alle religioni ebraica ed islamica, nonché alle altre confessioni religiose riconosciute dallo Stato, hanno il diritto di fruire, a richiesta, di un giorno di riposo settimanale diverso da quello domenicale. In questo caso il tempo di lavoro non prestato dal funzionario diplomatico viene recuperato in altri giorni lavorativi, d'intesa con il responsabile della struttura.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-4

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