Capo II

Art. 7

Aspettativa per motivi personali e di famiglia

In vigore dal 26 lug 2018
1. Al funzionario diplomatico, che ne faccia formale e motivata richiesta, possono essere concessi, compatibilmente con le esigenze organizzative e di servizio, periodi di aspettativa per esigenze personali o di famiglia, senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità, per una durata complessiva di dodici mesi in un triennio. 2. Al fine del calcolo del triennio di cui al comma 1 si applicano le medesime regole previste per le assenze per malattia. 3. I periodi di aspettativa di cui al comma 1, fruiti anche frazionatamente, non si cumulano con le assenze per malattia previste dall'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-7

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