Capo II

Art. 8

Norme comuni sulle aspettative

In vigore dal 26 lug 2018
1. Il funzionario diplomatico, rientrato in servizio, non può usufruire continuativamente di due periodi di aspettativa, anche richiesti per motivi diversi, se tra essi non intercorrano almeno quattro mesi di servizio attivo. La presente disposizione non si applica in caso di aspettativa per cariche pubbliche elettive. 2. L'Amministrazione, qualora durante il periodo di aspettativa vengano meno i motivi che ne hanno giustificato la concessione, invita il funzionario diplomatico a riprendere servizio con un preavviso di almeno dieci giorni. Il funzionario diplomatico, per le stesse motivazioni e negli stessi termini, può riprendere servizio di propria iniziativa.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-05-24;85#art-8

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