Art. 14
Trattamento di missione
In vigore dal 17 mag 2018
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;40#art-14