Art. 14

Trattamento di missione

In vigore dal 17 mag 2018
1. All' del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 52, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonché il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;40#art-14

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