Art. 17
Fondo efficienza servizi istituzionali
In vigore dal 17 mag 2018
1. L' del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 171 è così modificato:
«1. Sono finalizzate al raggiungimento di qualificati obiettivi ed a promuovere reali e significativi miglioramenti dell'efficienza dei servizi istituzionali di ogni Forza armata e dell'area interforze, nell'ambito delle rispettive quote di competenza definite con determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, le risorse derivanti da:
a) i risparmi di spesa e di gestione nelle misure e limiti previsti dall'articolo 43, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
b) specifiche disposizioni normative che destinano risparmi per promuovere miglioramenti nell'efficienza dei servizi;
c) una corrispondente riduzione dal 10 per cento al 20 per cento per il 2008 e dal 10 per cento al 25 per cento per il 2009 e, per gli anni successivi, una misura che, compatibilmente con l'attività operativa/addestrativa e salvo comprovate esigenze di impiego, non può essere inferiore al 20 per cento, individuata con apposita determinazione del Capo di Stato maggiore della difesa, dei fondi previsti dal comma 9, dell', del decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163;
d) provvedimenti che dispongono stanziamenti in relazione a quanto previsto dall', comma 1, della legge 4 novembre, n. 183, limitatamente alla quota destinata alle finalità di cui al presente comma.
2. Alle risorse di cui al comma 1 si aggiunge: a) per l'anno 2007 l'importo di euro 7.979.000,00; b) a decorrere dal 31 dicembre 2007 e a valere dal 2008 l'importo di euro 16.358.000,00.
3. Gli importi di cui alle lettere a) e b) del comma 2 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.
Quelli afferenti all'anno 2007 non hanno effetto di trascinamento nell'anno successivo.
4. Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.
5. Le risorse indicate ai commi 1 e 2 sono utilizzate per attribuire compensi finalizzati a: a) fronteggiare particolari situazioni di servizio; b) incentivare l'impegno del personale nelle attività di funzionamento individuate dai rispettivi vertici; c) compensare l'incentivazione della produttività collettiva al fine del miglioramento dei servizi.
6. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa, sentiti gli organi di vertice di Forza armata e acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali, ai sensi dell' del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 255, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione e l'utilizzazione delle risorse indicate ai commi 1 e 2, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, nonché le modalità applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.
7. Le risorse di cui ai commi 1 e 2 non possono comportare una distribuzione indistinta e generalizzata.
8. Il termine per l'espressione del parere di cui al comma 3 dell' del decreto del presidente della Repubblica del 16 marzo 1999, n. 255, è rideterminato in 30 giorni.».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;40#art-17