Art. 11

Licenza straordinaria per congedo parentale

In vigore dal 3 mag 2025
1. Al personale con figli minori di dodici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del militare e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto: a) la licenza straordinaria di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di dodici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto; b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo. 2. Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza. 3. In caso di malattia del figlio di età non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1. 4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione. 4-bis. I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante nè l'importo della tredicesima mensilità e sono computati per intero nell'anzianità di servizio. 5. In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternità non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessità di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facoltà di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneità al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino. 6. Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, è concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilità ed è computato nell'anzianità di servizio. 7. Al personale collocato in congedo di maternità o di paternità è attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera. 8. I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilità. 9. Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;40#art-11

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Licenza straordinaria per congedo parentale (Art. 11 Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate «Triennio normativo ed economico 2016-2018».) — Testo vigente | Portale Normativo