Art. 10
Permessi brevi
In vigore dal 17 mag 2018
1. Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, può essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.
2. La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.
3. Il personale è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.
4. Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla metà dell'orario di lavoro programmato, il militare può essere posto in licenza straordinaria di cui all' del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;40#art-10