Art. 6
Modifiche all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
In vigore dal 23 set 2017
Modifiche all'articolo 19 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Prove scritte e orali»;
b) al primo comma è inserito, alla fine, il seguente periodo: «La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali.»;
c) al terzo comma, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, relativo ai concorsi di accesso alla magistratura ordinaria, per quanto concerne le garanzie di anonimato delle prove scritte, il raggruppamento in una unica busta delle buste contenenti gli elaborati di uno stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno di essi del relativo punteggio, i casi di annullamento dell'esame e la verbalizzazione delle attività della commissione. Il bando indica ulteriori modalità per assicurare che la valutazione dei titoli avvenga salvaguardando comunque l'anonimato delle prove scritte.»;
d) al quarto comma, alla fine, le parole: «trentacinque cinquantesimi.» sono sostituite dalle seguenti: «trentacinque cinquantesimi; la valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude la valutazione delle altre.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-04;132#art-6