Art. 5
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
In vigore dal 23 set 2017
Modifiche all'articolo 18 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214
1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 è sostituito dal seguente:
«Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-04;132#art-5