Art. 5

Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

In vigore dal 23 set 2017
Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. L'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 è sostituito dal seguente: «Art. 18 (Valutazione dei titoli). - Ogni commissario dispone di dieci punti, per la valutazione del complesso dei titoli. La valutazione dei titoli è effettuata solo nei confronti dei candidati che abbiano consegnato tutte le prove scritte, prima dell'inizio della relativa correzione.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-04;132#art-5

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Modifiche all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 (Art. 5 Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.) — Testo vigente | Portale Normativo