Art. 3

Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

In vigore dal 23 set 2017
Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo comma è inserito il seguente: «Le anzianità di cui all'articolo 14 della legge sono valutate anche cumulativamente, assumendo come requisito temporale minimo il più lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.»; b) il secondo comma è sostituito dal seguente: «L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti può essere disposta in ogni momento, con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-04;132#art-3

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Modifiche all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 (Art. 3 Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.) — Testo vigente | Portale Normativo