Art. 2

Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214

In vigore dal 23 set 2017
Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 1. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo comma è sostituito dal seguente: «La domanda di partecipazione al concorso e i relativi allegati sono inoltrati esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, possono essere inviate per via telematica o, qualora non sia diversamente previsto dal bando di concorso, a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno, entro il termine per l'inoltro della domanda. Il bando può prevedere che le eventuali pubblicazioni scientifiche siano esibite in un numero non superiore a dieci e con l'eventuale indicazione, da parte del candidato, dell'ordine in cui se ne chiede l'esame da parte della commissione.»; b) al terzo comma: 1) all'alinea, secondo periodo, sono soppresse le seguenti parole: «appartenenti alle categorie indicate nell'art. 14, numeri 6) 7) e 8) della legge»; 2) è soppresso il numero 4); c) il quarto comma è sostituito dal seguente: «Alla domanda debbono essere allegati, oltre ad un curriculum, corredato dei titoli utili ai fini della valutazione di cui all'articolo 18 e recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attività scientifica e didattica eventualmente esercitata, il certificato rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami speciali e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, nonché, per i candidati appartenenti alle categorie indicate nell'articolo 14, numeri 1), 2), 3), 4) e 5) della legge, copia dello stato matricolare e le note di qualifica, ove prescritte.»; d) dopo il quarto comma è aggiunto il seguente: «I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati, nonché le dichiarazioni rese, devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2017-08-04;132#art-2

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Modifiche all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214 (Art. 2 Regolamento recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali, in materia di concorso a referendario di TAR.) — Testo vigente | Portale Normativo