Art. 5
Segreteria del CIAE
In vigore dal 7 ago 2015
1. Il Dipartimento per le politiche europee istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri espleta le funzioni necessarie allo svolgimento delle attività istruttorie, e di sostegno al funzionamento del CTV e provvede agli adempimenti preliminari e conseguenti alle riunioni del Comitato, assicurandone il raccordo con le deliberazioni del CIAE. Per lo svolgimento delle attività istruttorie di cui all', comma 5, il Dipartimento opera in raccordo con il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi.
2. La Segreteria del CIAE cura in particolare:
a) la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco dei rappresentanti del CTV;
b) l'istruttoria delle questioni all'ordine del giorno delle riunioni del CTV e dei gruppi tecnici di lavoro;
c) la redazione dei verbali delle riunioni e la loro conservazione;
d) la trasmissione delle decisioni assunte in seno al CTV o ai gruppi tecnici di lavoro ai rappresentanti italiani incaricati di rappresentarle in tutte le sedi negoziali europee;
e) la pubblicità delle riunioni nelle forme e nei modi di volta in volta stabiliti dal CTV o dai gruppi tecnici di lavoro.
3. La Segreteria del CIAE può inoltre formulare proposte specifiche ed elaborare documenti di posizione sui dossier sottoposti all'esame del CTV.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-07-02;119#art-5