Art. 1

Compiti del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea

In vigore dal 7 ago 2015
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, ed in particolare l'articolo 17, comma 1; Visto l'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e, in particolare, il comma 8 di detto articolo; Sentito il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega alle politiche e agli affari europei; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 24 dicembre 2014; Sentita la Conferenza unificata, che si espressa in data 26 febbraio 2015; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 16 aprile 2015; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 giugno 2015; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Emana il seguente regolamento: Compiti del Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea 1. Il Comitato tecnico di valutazione degli atti dell'Unione europea, di seguito denominato CTV, è istituito presso il Dipartimento per le politiche europee ai sensi dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, di seguito denominata legge. 2. Il CTV assicura, nel quadro degli indirizzi del Governo, il coordinamento tecnico tra i soggetti chiamati a partecipare alla fase di formazione degli atti dell'Unione europea ai sensi della legge ed assiste il Comitato interministeriale per gli affari europei, di seguito denominato CIAE, nello svolgimento dei compiti previsti dall' della legge. 3. Il CTV svolge le funzioni disciplinate dall'articolo 19, comma 2, della legge. 4. Il CTV opera in collegamento con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che si avvale della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione europea.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-07-02;119#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo