Art. 2

Composizione del Comitato tecnico di valutazione

In vigore dal 7 ago 2015
1. Il CTV è composto da un rappresentante e da un supplente designati da ciascun Ministro ed abilitati a esprimere la posizione dell'amministrazione, dandone comunicazione alla Segreteria del CIAE di cui all', comma 9, della legge. I componenti del CTV sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. 2. Nel caso di mancata designazione, le Amministrazioni sono rappresentate, in via provvisoria, dai responsabili dei Nuclei di valutazione istituiti ai sensi dell'articolo 20 della legge. 3. I componenti del CTV durano in carica tre anni dalla designazione e possono essere revocati o sostituiti in qualunque momento. 4. Previa deliberazione del CTV sono istituiti singoli gruppi di lavoro incaricati di preparare i lavori del CTV con riguardo a specifiche tematiche.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-07-02;119#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo