Art. 4
Partecipazione delle regioni, delle province autonome e degli enti locali alle riunioni del Comitato tecnico
In vigore dal 7 ago 2015
Partecipazione delle regioni, delle province autonome
e degli enti locali alle riunioni del Comitato tecnico
1. La partecipazione delle Regioni e delle province autonome alla formazione della posizione italiana sui progetti di atti legislativi dell'Unione europea è garantita mediante le procedure di cui all'articolo 24 della legge e nel rispetto di quanto previsto dall', comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131.
2. Quando all'esame del CTV sono trattate materie che interessano le regioni e le province autonome, il CTV è integrato da un rappresentante di ciascuna regione e provincia autonoma designato dal rispettivo presidente e, per gli ambiti di competenza degli enti locali, da rappresentanti designati dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM.
Partecipano, in qualità di osservatori, rappresentanti della Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative delle regioni e delle province autonome.
3. Il CTV in composizione integrata opera ai sensi dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2015-07-02;119#art-4