Art. 5

Risorse strumentali

In vigore dal 23 apr 2013
1. Le risorse strumentali destinate al funzionamento della flotta aerea, indicate nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente regolamento, sono trasferite al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalità di cui all'. 2. Il Dipartimento della protezione civile fornisce la documentazione che attesta la consistenza, lo stato di navigabilità o di efficienza del materiale di cui all'allegato C nonché, ai fini del trasferimento, l'ulteriore documentazione richiesta dal Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, con i tempi e le modalità di cui all'.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-05;40#art-5

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Risorse strumentali (Art. 5 Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353.) — Testo vigente | Portale Normativo