Art. 4
Risorse umane
In vigore dal 23 apr 2013
1. Il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, per le esigenze connesse alla gestione della flotta aerea, può avvalersi di personale in posizione di comando o distacco proveniente da altre amministrazioni pubbliche, secondo quanto consentito dai rispettivi ordinamenti, nel numero massimo di venti unità.
2. Gli oneri relativi al trattamento economico fondamentale e accessorio del personale in posizione di comando o distacco di cui al comma 1 sono posti a carico del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-05;40#art-4