Art. 2

Individuazione della flotta aerea antincendio

In vigore dal 23 apr 2013
1. Il trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della flotta aerea antincendio del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominata: «flotta aerea», è attuato con le modalità e secondo i tempi di cui all'. 2. La flotta aerea di cui al comma 1 si compone degli aeromobili elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la documentazione che attesta lo stato di navigabilità di ogni aeromobile e ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento, con le modalità e secondo i tempi di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-05;40#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo