Art. 2
Individuazione della flotta aerea antincendio
In vigore dal 23 apr 2013
1. Il trasferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile della flotta aerea antincendio del Dipartimento della protezione civile, di seguito denominata: «flotta aerea», è attuato con le modalità e secondo i tempi di cui all'.
2. La flotta aerea di cui al comma 1 si compone degli aeromobili elencati nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente regolamento.
3. Il Dipartimento della protezione civile fornisce al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile la documentazione che attesta lo stato di navigabilità di ogni aeromobile e ogni ulteriore documentazione necessaria ai fini del trasferimento, con le modalità e secondo i tempi di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-05;40#art-2