Art. 1

Oggetto

In vigore dal 23 apr 2013
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 21 novembre 2000, n. 353, ed in particolare, il comma 2-bis dell', introdotto dalla lettera a) del comma 2 dell' del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100; Visto l'articolo 21, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; Visto l'articolo 3-bis del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha dettato misure urgenti per garantire la sicurezza dei cittadini, per assicurare la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e di altre strutture dell'Amministrazione dell'interno, nonché in materia di Fondo nazionale per il Servizio civile; Visto l', comma 261, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha previsto l'istituzione, a decorrere dall'anno 2013, di un apposito fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno, con una dotazione di 40 milioni di euro annui, al fine di assicurare la permanenza di adeguati livelli di ordinata gestione e piena funzionalità della flotta aerea antincendio; Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 7 marzo 2013; Ritenuto, in relazione ai contenuti del predetto parere, di limitare l'ambito di applicazione del comma 9 dell' al tempo strettamente necessario alla stipula di un nuovo contratto di fornitura di prodotti estinguenti, previo espletamento di una gara ad evidenza pubblica; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2013; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno; Emana il seguente regolamento: Oggetto 1. Il presente regolamento stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del trasferimento della flotta aerea antincendio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, di seguito denominato: «Dipartimento della protezione civile», al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di seguito denominato: «Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile», ai sensi dell', comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353, e individua le risorse finanziarie, strumentali e umane allo scopo finalizzate, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-04-05;40#art-1

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Oggetto (Art. 1 Regolamento recante disciplina del trasferimento della flotta aerea antincendio della protezione civile al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a norma dell'articolo 7, comma 2-bis, della legge 21 novembre 2000, n. 353.) — Testo vigente | Portale Normativo