Art. 7
Disposizioni finali
In vigore dal 31 mag 2013
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 marzo 2013
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013
Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;52#art-7