Art. 7 · Disposizioni finali

Art. 7

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Disposizioni finali

In vigore dal 31 mag 2013
1. Le disposizioni del presente regolamento trovano applicazione a decorrere dall'anno scolastico successivo alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. All'attuazione del presente regolamento si provvede nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermi restando gli obiettivi previsti dall'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 marzo 2013 NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri Profumo, Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Patroni Griffi, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport Visto, il Guardasigilli: Severino Registrato alla Corte dei conti il 10 maggio 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. Salute e del Min. Lavoro, registro n. 6, foglio n. 1
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