Art. 6

Verifiche periodiche

In vigore dal 31 mag 2013
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica procede ad una verifica periodica dell'efficacia delle attività della sezione ad indirizzo sportivo, anche in collegamento con le iniziative del sistema nazionale di valutazione individuato dall', commi dal 4-septiesdecies al 4-undevicies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10. A tal fine, per un quinquennio dall'entrata in vigore del regolamento, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si avvale di un apposito gruppo di lavoro, avente la funzione di monitorare sul territorio nazionale l'assetto organizzativo-didattico-disciplinare della sezione ad indirizzo sportivo, nonché le esperienze realizzate dalle scuole in campo didattico-sportivo ai sensi degli del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, le professionalità così formate, l'impiantistica specifica degli istituti scolastici e la cultura sportiva propria di ogni territorio. Dall'istituzione del gruppo di lavoro non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;52#art-6

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Verifiche periodiche (Art. 6 Regolamento di organizzazione dei percorsi della sezione ad indirizzo sportivo del sistema dei licei, a norma dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.) — Testo vigente | Portale Normativo