Art. 4
Strumenti e misure operative
In vigore dal 31 mag 2013
1. Al fine di assicurare il pieno raggiungimento delle finalità istituzionali delle sezioni ad indirizzo sportivo, è prevista la realizzazione di accordi e collaborazioni con soggetti qualificati.
In particolare:
a) nell'ambito del sistema delle scuole statali, i competenti Uffici scolastici regionali stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del CONI e del CIP e con le province in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti, sulla base di linee programmatiche definite di concerto tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Ministro con delega allo sport e concordate con il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e il Comitato Italiano Paralimpico (CIP). Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
b) nell'ambito del sistema delle scuole paritarie, i gestori stipulano apposite convenzioni con i Comitati regionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e del Comitato Italiano Paralimpico (CIP) in materia di rapporti tra le istituzioni scolastiche interessate ed i soggetti associati al CONI e al CIP o da essi riconosciuti. Le suddette convenzioni devono essere conformi alle eventuali convenzioni di cui alla lettera a);
c) le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, nelle quali sono attivate sezioni ad indirizzo sportivo, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con università statali o private, ovvero con province, comuni, città metropolitane, istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendano dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi legati alla formazione e all'attività sportiva. Dalla stipula delle convenzioni non possono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2013-03-05;52#art-4