Art. 8
Disposizioni transitorie e finali
In vigore dal 7 dic 2012
1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto e, per effetto dell'articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 2012
NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 15 novembre 2012
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 14, foglio n. 328
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-09-28;198#art-8