Art. 6
Modifiche alle appendici al titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495
In vigore dal 7 dic 2012
1. Al titolo III, appendice XII-Art. 257, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1:
1) alla lettera a), dopo le parole: «degli autoveicoli» sono inserite le seguenti: «, nonché quella posteriore dei loro rimorchi»;
2) la lettera b) è soppressa;
3) alla lettera h), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
4) alla lettera p), dopo le parole: «autoveicoli» sono inserite le seguenti: «e targhe di immatricolazione dei loro rimorchi»;
5) la lettera q) è soppressa;
6) alla lettera r), le parole: «rimorchi e» sono soppresse;
b) al numero 3:
1) al primo periodo, dopo la parola: « rimorchiati» sono inserite le seguenti: «che ne devono essere dotati»;
2) al terzo periodo, le parole da: «rispettivamente» a: « "Escursionisti Esteri" » sono sostituite dalle seguenti: «rispettivamente per i carrelli appendice trainati da autoveicoli, per i veicoli trainati da macchine agricole od operatrici e per i carrelli appendice trainati da autoveicoli "Escursionisti Esteri" ».
2. Al titolo III, appendice XIII-Art. 260 DISCIPLINARE TECNICO, numero 1, punto 1.3. Colori, del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, la lettera m) è sostituita dalla seguente: «m) le targhe ripetitrici dei veicoli trainati per i quali sono previste.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2012-09-28;198#art-6